Che cos’è il PPWR e perché riguarda quasi tutte le aziende
Il PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation) è il nuovo regolamento europeo sugli imballaggi. In quanto regolamento, a differenza della precedente direttiva 94/62/CE, si applica direttamente in tutta l’Unione e non richiede un recepimento nel diritto nazionale. Le prescrizioni sugli imballaggi sono così in larga misura armonizzate a livello europeo.
L’obiettivo è ridurre i rifiuti di imballaggio, promuovere l’economia circolare e rendere gli imballaggi più sostenibili. Il regolamento fissa prescrizioni, tra l’altro, sulla riduzione al minimo degli imballaggi, sulla riciclabilità, sul contenuto riciclato, sulle sostanze che destano preoccupazione, sull’etichettatura e sulla riutilizzabilità.
Il PPWR riguarda praticamente tutte le imprese che fabbricano, importano o immettono sul mercato imballaggi con il proprio marchio: dall’industria manifatturiera al commercio elettronico con private label. Quali prescrizioni si applicano dipende dal singolo imballaggio, dal suo materiale, dal formato e dall’uso; questa attribuzione è il cuore analitico della conformità, perché la dichiarazione deve indicare esattamente a quali prescrizioni l’imballaggio è conforme.
Chi è tenuto: fabbricante, importatore, distributore
Gli obblighi principali ricadono sul fabbricante (art. 15), cioè su chi fabbrica imballaggi o prodotti imballati oppure li fa progettare o fabbricare e li commercializza con il proprio nome o marchio (art. 3). Gli importatori che portano nell’UE imballaggi o prodotti imballati da Paesi terzi devono accertarsi, prima dell’immissione sul mercato, che il fabbricante abbia eseguito la valutazione della conformità e redatto la documentazione (art. 18); nella pratica spesso se ne fanno carico direttamente.
Il gruppo più spesso trascurato: distributori e marchi che vendono imballaggi con il proprio nome o marchio commerciale. Ai sensi dell’art. 21 sono considerati fabbricanti e devono rilasciare la propria dichiarazione di conformità UE; affidarsi alle carte del fornitore a monte non basta. Il puro distributore che rivende imballaggi immutati con il marchio del fabbricante originario, invece, di norma non rilascia una dichiarazione propria: tiene a disposizione quella del fabbricante e la esibisce su richiesta.
I fornitori di imballaggi e di materiali di imballaggio hanno un obbligo di collaborazione: ai sensi dell’art. 16 devono consegnare al fabbricante tutte le informazioni e i documenti necessari a dimostrare la conformità. È la base su cui poggiano le richieste di dati e di dichiarazioni che oggi circolano lungo le catene di fornitura.
PPWR obblighi dal 12 agosto 2026: i tre pilastri documentali
Primo pilastro: la dichiarazione di conformità. Per ogni imballaggio immesso per la prima volta sul mercato a partire dal 12 agosto 2026 deve esistere una dichiarazione di conformità UE ai sensi dell’articolo 39 e dell’allegato VIII, con cui il fabbricante attesta in modo vincolante la conformità alle prescrizioni degli articoli da 5 a 12. Gli otto campi obbligatori dell’allegato VIII li abbiamo spiegati uno per uno.
Secondo pilastro: la documentazione tecnica. Prima di compilare la dichiarazione il fabbricante redige la documentazione tecnica di cui all’allegato VII: descrizione dell’imballaggio, prescrizioni applicabili, norme armonizzate o altre specifiche tecniche utilizzate, risultati delle valutazioni e dei calcoli effettuati. È la base probatoria di ogni affermazione contenuta nella dichiarazione.
Terzo pilastro: la valutazione della conformità. L’imballaggio deve passare per la procedura dell’art. 38, che per gli imballaggi è il controllo interno della produzione (modulo A): il fabbricante esegue la valutazione sotto la propria responsabilità, senza organismo notificato e senza certificazione esterna. Meno barriere formali, ma tutto il peso della correttezza ricade sul fabbricante.
I tre pilastri si incastrano: documentazione tecnica e valutazione della conformità sono la base su cui, da ultimo, viene compilata la dichiarazione. Dichiarazione e documentazione si conservano per cinque anni (imballaggi monouso) o dieci anni (imballaggi riutilizzabili) dall’immissione sul mercato. Una marcatura CE, invece, non è prevista per gli imballaggi.
Cosa rischia chi non si adegua: divieto di vendita e sanzioni
La conseguenza più immediata riguarda l’accesso al mercato. Gli imballaggi privi di una dichiarazione di conformità valida o della documentazione richiesta non possono essere immessi sul mercato; le autorità di vigilanza del mercato possono vietarne la messa a disposizione e ordinarne il ritiro: nei fatti, un divieto di vendita.
A ciò si aggiungono le sanzioni, che il regolamento lascia agli Stati membri: ai sensi dell’art. 68 ciascuno Stato stabilisce le norme sulle sanzioni entro il 12 febbraio 2027 e le notifica alla Commissione; devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Chi vende in più Paesi UE dovrebbe tenere d’occhio le regole dei mercati di destinazione.
A prescindere dall’importo della singola sanzione, è il blocco commerciale a pesare di più: un divieto di vendita o un ritiro dal mercato costa in genere molto più di una multa. Trattare gli obblighi documentali come una formalità è l’errore costoso.
Cosa fare: la checklist PPWR in sette passi
Passo 1, censimento: registra tutti gli imballaggi che fabbrichi, importi o vendi con il tuo marchio e chiarisci per ciascuno il tuo ruolo (fabbricante, importatore, puro distributore), perché da questo dipende chi deve rilasciare la dichiarazione. Passo 2, prescrizioni: attribuisci a ogni imballaggio le prescrizioni pertinenti degli articoli da 5 a 12, ad esempio su sostanze, contenuto riciclato, riduzione al minimo e riciclabilità.
Passo 3, dati: procurati presso fornitori e produttori di materiali i dati necessari a sostenere valutazioni e calcoli. Passo 4, documentazione tecnica: componi per ogni imballaggio la documentazione di cui all’allegato VII. Passo 5, valutazione della conformità: esegui il controllo interno della produzione secondo il modulo A e documenta il risultato.
Passo 6, dichiarazione di conformità: su questa base compila la dichiarazione con tutti gli otto campi obbligatori dell’allegato VIII e falla firmare da una persona autorizzata; il nostro generatore guidato richiede i punti uno per uno e produce il PDF in italiano e inglese, con anteprima prima dell’acquisto. Passo 7, archiviazione e monitoraggio: conserva dichiarazione e documentazione in modo sicuro e reperibile (cinque anni per il monouso, dieci per il riutilizzabile) e imposta un processo che intercetti gli imballaggi nuovi o modificati. Così resti conforme anche dopo il 12 agosto 2026.
FAQ PPWR: scadenze, linee guida e perché iniziare subito
Sulle scadenze: l’obbligo documentale è scattato il 12 agosto 2026 senza periodo transitorio né tolleranza per gli imballaggi esistenti; conta il momento dell’immissione sul mercato. Le tappe successive (compostabilità ed etichettatura nel 2028, riciclabilità e contenuto riciclato nel 2030) le riassume la nostra panoramica del regolamento PPWR con le date 2026-2030.
Sulle linee guida: la fonte da seguire è il testo del regolamento, in particolare l’art. 39 e l’allegato VIII per la dichiarazione e l’allegato VII per la documentazione tecnica; il testo ufficiale in italiano su EUR-Lex lo abbiamo collegato e mappato articolo per articolo. Dove il regolamento rinvia ad atti delegati o di esecuzione, le date possono slittare, ma l’obbligo della dichiarazione non aspetta.
Perché iniziare subito: la redazione della documentazione richiede molti dati, coinvolge ufficio acquisti e fornitori e talvolta consulenti esterni. Chi inizia solo ora è già in ritardo e rischia colli di bottiglia nei dati dei fornitori e nelle capacità di prova; un censimento rapido fa guadagnare il tempo per recuperare le informazioni mancanti e impostare processi ordinati prima che le autorità chiedano conto della conformità.