Regolamento PPWR: cos’è e perché è un regolamento e non una direttiva
Il regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio è stato adottato il 19 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 22 gennaio 2025 (GU L, 2025/40) ed è entrato in vigore l’11 febbraio 2025. Si applica dal 12 agosto 2026. Dalla stessa data abroga la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (art. 70); singole disposizioni della direttiva restano applicabili in via transitoria, per lo più fino alla fine del 2028 o del 2029.
La differenza decisiva rispetto alla direttiva: un regolamento UE è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza bisogno di una legge nazionale di recepimento. Le prescrizioni sugli imballaggi diventano così in larga parte uniformi in tutta l’Unione: chi vende in più Paesi UE lavora, per i requisiti di prodotto, con le stesse regole ovunque. Restano invece nazionali, ad esempio, gli obblighi di registrazione ai fini della responsabilità estesa del produttore e le lingue richieste per la documentazione.
Il regolamento conta 71 articoli e 13 allegati: prescrizioni di sostenibilità, etichettatura, obiettivi di riutilizzo, responsabilità estesa del produttore. Il testo ufficiale in italiano, con i link a EUR-Lex e la mappa degli articoli, lo abbiamo raccolto in una pagina dedicata.
A chi si applica il regolamento (UE) 2025/40
Il PPWR si applica a tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale utilizzato, e a tutti i rifiuti di imballaggio, che provengano dall’industria, dal commercio, dagli uffici, dai servizi o dalle famiglie (art. 2, par. 1). Non esistono esenzioni per settore o per materiale.
Sono chiamati in causa tutti gli operatori economici della catena di fornitura: i fabbricanti di imballaggi (art. 15), gli importatori (art. 18), i distributori (art. 19) e i fornitori di servizi di logistica (art. 20). Chi immette sul mercato imballaggi con il proprio nome o marchio commerciale è considerato esso stesso fabbricante ai sensi dell’art. 21: vale anche per chi vende online con una private label. Unica eccezione: se l’importatore o il distributore è una microimpresa e si rifornisce da un fornitore stabilito nell’Unione, è il fornitore a essere considerato fabbricante.
Anche le imprese extra-UE sono coinvolte, sia pure indirettamente: conta la prima messa a disposizione dell’imballaggio sul mercato dell’Unione. Per la merce proveniente da Paesi terzi è l’importatore stabilito nell’UE ad assumersi obblighi propri di verifica e di documentazione.
Cosa prevede il PPWR dal 12 agosto 2026
Dalla data di applicazione un imballaggio può essere immesso sul mercato solo se è conforme al regolamento (art. 4, par. 1). Scattano subito le prescrizioni sulle sostanze dell’art. 5: la somma delle concentrazioni di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente non deve superare 100 mg/kg e gli imballaggi a contatto con i prodotti alimentari non possono contenere PFAS in concentrazione pari o superiore ai valori limite fissati.
Il secondo blocco riguarda la documentazione. Prima di immettere l’imballaggio sul mercato il fabbricante esegue la procedura di valutazione della conformità dell’art. 38 (per gli imballaggi la procedura interna del modulo A, senza organismo notificato), redige la documentazione tecnica di cui all’allegato VII e compila la dichiarazione di conformità UE ai sensi dell’art. 39 e dell’allegato VIII. Dichiarazione e documentazione vanno conservate per cinque anni (imballaggi monouso) o dieci anni (imballaggi riutilizzabili).
Si aggiungono gli obblighi di identificazione: un tipo, lotto o numero di serie sull’imballaggio (oppure, se le dimensioni o la natura dell’imballaggio non lo consentono, in un documento a corredo del prodotto imballato), nonché nome e indirizzo postale del fabbricante, sull’imballaggio o tramite un supporto dati come un codice QR; per la merce importata si aggiungono i dati dell’importatore.
Le date del regolamento PPWR: 2028, 2029 e 2030
Dal 12 febbraio 2028 determinati imballaggi, come le bustine permeabili per tè e caffè e le etichette adesive su frutta e verdura, devono essere compostabili in condizioni di controllo industriale (art. 9). Dal 12 agosto 2028 diventa obbligatoria l’etichetta armonizzata sulla composizione dei materiali (art. 12), dal 12 febbraio 2029 l’etichettatura degli imballaggi riutilizzabili con codice QR. Entrambe le date sull’etichettatura slittano in avanti se i relativi atti di esecuzione entrano in vigore più tardi.
Il 1° gennaio 2030 arriva la tappa più impegnativa: gli imballaggi devono essere riciclabili secondo le classi di prestazione A, B o C (art. 6; dal 2038 solo A e B), gli imballaggi di plastica devono contenere quote minime di contenuto riciclato tra il 10 e il 35 per cento (art. 7; dal 2040 tra il 25 e il 65 per cento), peso e volume dell’imballaggio vanno ridotti al minimo necessario (art. 10) e per gli imballaggi multipli, per il trasporto e per il commercio elettronico vale una proporzione massima di spazio vuoto del 50 per cento (art. 24). Anche qui, per diversi obblighi legati ad atti di esecuzione o delegati, la data può spostarsi di conseguenza.
Per la pianificazione significa: il 2026 è l’anno degli obblighi documentali, il 2028 l’anno dell’etichettatura, il 2030 l’anno dei requisiti di prodotto. Tutte e tre le tappe poggiano sulla stessa documentazione tecnica, e chi la imposta bene oggi dovrà solo integrarla.
PPWR e normativa italiana: CONAI e responsabilità estesa del produttore restano
Il regolamento PPWR non abroga la normativa nazionale sulla responsabilità estesa del produttore: sostituisce la direttiva europea, non il sistema italiano. La gestione degli imballaggi in Italia resta disciplinata anche dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Parte quarta, Titolo II, artt. 217-226), che all’art. 224 prevede il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), al quale produttori e utilizzatori di imballaggi partecipano. Gli adempimenti nazionali e gli obblighi del regolamento europeo corrono quindi su due binari paralleli.
La regola pratica: l’adesione al CONAI e gli adempimenti nazionali non sostituiscono la dichiarazione di conformità UE, e viceversa. Sono due piani distinti, uno sulla gestione del fine vita degli imballaggi, l’altro sulla conformità dell’imballaggio alle prescrizioni degli articoli da 5 a 12. Le sanzioni per le violazioni del PPWR, infine, sono fissate da ciascuno Stato membro, che deve stabilirle e notificarle alla Commissione entro il 12 febbraio 2027 (art. 68); devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Come prepararsi: dal censimento degli imballaggi alla dichiarazione di conformità
La strada verso la conformità passa da un censimento di tutti gli imballaggi, dal chiarimento del proprio ruolo nella catena di fornitura, dalla raccolta dei dati sui materiali presso i fornitori (che ai sensi dell’art. 16 devono consegnare al fabbricante le informazioni e i documenti necessari a dimostrare la conformità) e dalla costruzione di documentazione tecnica e dichiarazione di conformità. La nostra guida su cosa devono fare le aziende dal 12 agosto 2026 percorre questi passi uno per uno, con una checklist in sette passi.
Per l’ultimo passo, la dichiarazione di conformità UE, nessuno deve partire da zero: gli otto punti obbligatori dell’allegato VIII li spiega la nostra guida alla dichiarazione di conformità PPWR con modello e campi obbligatori, e il generatore guidato li richiede uno per uno, producendo il documento in PDF in italiano e inglese, con anteprima prima dell’acquisto. La responsabilità della conformità dell’imballaggio resta, in ogni caso, del fabbricante che firma.