PPWR regolamento PDF: estremi di pubblicazione, versioni e rettifiche
Il titolo completo è: Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE (Testo rilevante ai fini del SEE). È stato pubblicato il 22 gennaio 2025 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU L, 2025/40).
Fa fede la versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale; su EUR-Lex il regolamento è registrato con il numero CELEX 32025R0040. Il PDF indicato sopra è la versione autentica della Gazzetta ufficiale, il testo HTML serve per consultare singoli articoli e allegati, e dalla pagina di sintesi raggiungi tutte le versioni linguistiche e le versioni consolidate, non appena EUR-Lex vi incorpora modifiche o rettifiche.
Sull’affidabilità della versione italiana: EUR-Lex elenca finora sei rettifiche del regolamento. Una sola riguarda il testo italiano, la rettifica pubblicata il 28 novembre 2025 (GU L, 2025/90971), che corregge all’art. 5, par. 5, primo comma, lett. c), un rinvio interno: «articolo 3, paragrafo 1, punti 13) e 17)» al posto di «articolo 3, punti 1), 13) e 17)». Le altre cinque riguardano le versioni spagnola, francese, svedese, bulgara, ceca, estone e tedesca. Il PDF della Gazzetta ufficiale riproduce il testo originario; la rettifica è pubblicata come documento separato (CELEX 32025R0040R(04)). L’art. 39 e l’allegato VIII, cioè le regole sulla dichiarazione di conformità, non sono toccati nella versione italiana. Atti modificativi adottati: nessuno finora (aggiornamento: agosto 2026); eventuali modifiche future compariranno nella pagina di sintesi di EUR-Lex.
La struttura in due minuti: 13 capi, 71 articoli e 13 allegati
Il regolamento è suddiviso in 13 capi con 71 articoli e 13 allegati. Per la pratica aziendale rilevano soprattutto: l’art. 4 (un imballaggio è immesso sul mercato solo se conforme), gli articoli da 5 a 12 (le prescrizioni di sostenibilità ed etichettatura, scaglionate per data), il capo IV sugli obblighi generali (artt. 15-23), in particolare gli artt. 15-22 (obblighi di fabbricanti, importatori, distributori e fornitori di servizi di logistica, rappresentanti autorizzati e identificazione degli operatori), e il capo VII sulla conformità dell’imballaggio con gli artt. 38 e 39 (procedura di valutazione della conformità e dichiarazione di conformità UE).
Tra gli allegati due sono centrali: l’allegato VII contiene la procedura di valutazione della conformità (modulo A, controllo interno della produzione) comprese le indicazioni sulla documentazione tecnica; l’allegato VIII contiene il modello della dichiarazione di conformità UE con i suoi otto punti obbligatori. L’allegato XIII offre la tavola di concordanza con la direttiva 94/62/CE abrogata, utile quando documenti più datati rinviano ancora alla direttiva.
Nelle disposizioni finali (capo XIII) si trovano gli articoli citati più spesso quando si parla di date e di transizione: l’art. 68 sulle sanzioni (che gli Stati membri stabiliscono entro il 12 febbraio 2027), l’art. 70 sull’abrogazione della direttiva 94/62/CE con le disposizioni transitorie e l’art. 71 su entrata in vigore e applicazione.
Regolamento UE 2025/40: in vigore dal 2025, applicabile dal 2026
Due date si confondono spesso: il regolamento è entrato in vigore l’11 febbraio 2025, cioè venti giorni dopo la pubblicazione del 22 gennaio 2025 (art. 71). Si applica dal 12 agosto 2026: solo da quel giorno gli imballaggi devono soddisfare le prescrizioni. Unica eccezione indicata nell’art. 71: l’art. 67, par. 5, si applica dal 12 febbraio 2029.
Accanto a queste, singoli articoli contengono date proprie e successive: il 2028 per compostabilità ed etichettatura, il 2030 per riciclabilità e contenuto riciclato, in parte con slittamento se gli atti di esecuzione o delegati corrispondenti entrano in vigore più tardi. Quale obbligo scatta quando lo abbiamo ordinato per data nella panoramica del regolamento PPWR; cosa fare concretamente dal 12 agosto 2026 lo spiega la guida su obblighi e passi operativi.
Come citare e cercare nel testo
Nelle dichiarazioni, nei capitolati e nella corrispondenza con i clienti conviene citare il regolamento con i suoi estremi ufficiali: regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, GU L, 2025/40, del 22.1.2025. Su EUR-Lex il documento ha anche un identificatore ELI permanente (data.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj), comodo per rimandi stabili nei documenti interni.
Per trovare rapidamente un passaggio nel testo HTML basta la ricerca del browser con «Articolo 39» o «ALLEGATO VIII»: il modello della dichiarazione si trova tra gli allegati, subito dopo l’allegato VII con la procedura di valutazione. Le definizioni (fabbricante, importatore, distributore, immissione sul mercato, messa a disposizione sul mercato) sono raccolte nell’art. 3 e valgono per tutto il testo.
Dal testo di legge alla dichiarazione compilata
Il testo ufficiale è il riferimento, ma l’allegato VIII è un modello, non un documento compilato. Il lavoro vero sta nel riempire correttamente gli otto punti obbligatori: quali prescrizioni degli articoli da 5 a 12 si applicano al tuo imballaggio, come si formula l’attestazione di conformità, cosa scrivere nel campo dell’organismo notificato quando si applica il modulo A?
Proprio questa attribuzione la guida il nostro generatore: lavora con la struttura del modello ufficiale dell’allegato VIII, cita gli estremi della Gazzetta ufficiale e produce la dichiarazione in PDF in italiano e inglese, con anteprima prima dell’acquisto. Il contesto di ogni campo lo spiega la guida ai campi obbligatori dell’allegato VIII; un esempio compilato mostra come appare il risultato.