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Documentazione tecnica secondo l’allegato VII PPWR: i contenuti dalla descrizione dell’imballaggio alle relazioni sulle prove, il modulo A e il rapporto con la dichiarazione di conformità

8 min di lettura

La dichiarazione di conformità UE è il documento che tutti conoscono — la documentazione tecnica di cui all’allegato VII è il fondamento che le sta sotto. Senza di essa la dichiarazione non regge: la documentazione deve permettere di valutare la conformità degli imballaggi e viene richiesta dalle autorità insieme alla dichiarazione. Questa guida mostra quali elementi vi rientrano secondo l’allegato VII del regolamento (UE) 2025/40, chi la redige, per quanto tempo si conserva e come interagisce con la dichiarazione di conformità.

A cosa serve la documentazione tecnica

Prima dell’immissione sul mercato gli imballaggi passano per la procedura di valutazione della conformità dell’allegato VII — il modulo A, il controllo di produzione interno (art. 38). Con questa procedura il fabbricante garantisce e dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che i suoi imballaggi soddisfano le prescrizioni applicabili degli articoli da 5 a 12.

La documentazione tecnica è il cuore di questa procedura: deve permettere di valutare la conformità degli imballaggi alle prescrizioni applicabili e comprendere un’adeguata analisi e valutazione dei rischi di non conformità (allegato VII, punto 2). Non è quindi un raccoglitore d’archivio, ma la motivazione verificabile del perché il tuo imballaggio è conforme.

L’obbligo scatta prima dell’immissione sul mercato: i fabbricanti eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione e redigono la documentazione tecnica (art. 15, par. 2). Solo su questa base può essere rilasciata la dichiarazione di conformità UE.

Gli elementi previsti dall’allegato VII, punto 2

L’allegato VII, punto 2, esige che la documentazione riporti le prescrizioni applicabili e copra progettazione, fabbricazione e funzionamento dell’imballaggio, nella misura in cui rilevano per la valutazione. Contiene, ove applicabile, almeno sei elementi — un elenco minimo con riserva di pertinenza: ciò che non riguarda il tuo imballaggio può mancare, il resto deve esserci.

I sei elementi: primo, una descrizione generale degli imballaggi e dell’uso cui sono destinati. Secondo, progetti di massima, piani di fabbricazione e materiali dei componenti. Terzo, le descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni, degli schemi e del funzionamento degli imballaggi.

Quarto, un elenco dei riferimenti applicati: le norme armonizzate di cui all’articolo 36, le specifiche comuni di cui all’articolo 37 e le altre specifiche tecniche pertinenti utilizzate ai fini delle misurazioni o dei calcoli — in caso di applicazione parziale con l’indicazione delle parti applicate e, dove non sono applicate né norme né specifiche comuni, con una descrizione delle soluzioni adottate per rispettare le prescrizioni. Quinto, una descrizione qualitativa del modo in cui sono state effettuate le valutazioni di cui agli articoli 6, 10 e 11 — cioè riciclabilità, riduzione al minimo degli imballaggi e riutilizzabilità, quando e nella misura in cui queste prescrizioni si applicano. Sesto: le relazioni sulle prove.

Cosa deve entrarci in più: le prove richieste dagli articoli sulle prescrizioni

Diversi articoli del regolamento indicano espressamente la documentazione tecnica come sede delle prove. Già rilevante dal 12 agosto 2026: il rispetto del limite cumulativo di 100 mg/kg per i metalli pesanti e dei valori limite PFAS per gli imballaggi a contatto con alimenti va dimostrato nella documentazione di cui all’allegato VII (art. 5, par. 6). Anche le prescrizioni sulle asserzioni ambientali richiedono la prova in quella sede (art. 14).

Fin dall’inizio dell’applicazione ciò vale anche per gli imballaggi commercializzati come riutilizzabili: il rispetto delle relative prescrizioni va dimostrato nelle informazioni tecniche di cui all’allegato VII (art. 11, par. 3). Con le tappe del 2030 la documentazione crescerà ancora: anche le prescrizioni di riciclabilità (art. 6, par. 9) e le quote di contenuto riciclato (art. 7, par. 6) andranno documentate lì. Chi imposta bene la struttura nel 2026 dovrà solo aggiungere le prove per le tappe del 2030 — i cui termini possono slittare in funzione dell’adozione degli atti di esecuzione e degli atti delegati.

Aggiornamento in caso di modifiche — cosa è davvero richiesto

Il regolamento non contiene un obbligo letterale di tenere «sempre aggiornata» la documentazione tecnica — l’obbligo espresso di aggiornamento riguarda la dichiarazione di conformità UE, che è continuamente aggiornata (art. 39, par. 2).

In pratica però il risultato è lo stesso: nella produzione in serie i fabbricanti devono tenere adeguatamente conto delle modifiche alla progettazione o alle caratteristiche dell’imballaggio e delle modifiche delle norme e specifiche di riferimento — e, se la conformità potrebbe esserne compromessa, eseguire o far eseguire una nuova valutazione ai sensi dell’art. 38 (art. 15, par. 4). Ogni nuova valutazione si riflette nella documentazione, e la dichiarazione segue.

Ruoli, conservazione, esibizione

La redazione spetta al fabbricante — e non è delegabile: l’obbligo di redigere la documentazione tecnica non può espressamente far parte del mandato di un rappresentante autorizzato (art. 17, par. 2). Delegabile è invece la conservazione: se viene nominato un rappresentante autorizzato, il suo mandato deve comprendere almeno la tenuta a disposizione della dichiarazione di conformità e della documentazione per le autorità di vigilanza del mercato (art. 17, par. 2). I fornitori sono tenuti a collaborare: i fornitori di imballaggi e di materiali di imballaggio devono consegnare al fabbricante tutte le informazioni e i documenti necessari per dimostrare la conformità (art. 16).

Gli importatori devono assicurarsi, prima dell’immissione sul mercato, che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione e redatto la documentazione (art. 18, par. 2) — e devono poter garantire l’esibizione della documentazione su richiesta delle autorità (art. 18, par. 7).

Per la conservazione vale la scala nota: cinque anni dall’immissione sul mercato per gli imballaggi monouso, 10 anni per gli imballaggi riutilizzabili (art. 15, par. 3). L’allegato VII, punto 4, aggiunge che il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità per ciascun tipo di imballaggio e la lascia a disposizione delle autorità nazionali insieme alla documentazione tecnica. Su richiesta motivata, i documenti vanno presentati entro dieci giorni (art. 15, par. 10). Un’eccezione circoscritta all’obbligo di valutazione e documentazione esiste solo per gli imballaggi da trasporto su misura per dispositivi e sistemi medici configurabili, destinati all’industria e alla sanità (art. 15, par. 11).

Dalla documentazione alla dichiarazione di conformità

Documentazione e dichiarazione sono due facce della stessa procedura: la dichiarazione di conformità UE contiene gli elementi specificati nel modulo pertinente dell’allegato VII e ha la struttura tipo di cui all’allegato VIII (art. 39, par. 2). Quali otto indicazioni obbligatorie preveda il modello lo mostra la nostra guida ai campi obbligatori dell’allegato VIII.

In pratica: prima raccogliere i dati (coinvolgendo i fornitori ai sensi dell’art. 16), poi costruire la documentazione, poi eseguire la valutazione, infine rilasciare la dichiarazione. Per quest’ultimo passo il nostro generatore guidato richiede uno per uno tutti gli otto campi obbligatori dell’allegato VIII.

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Quando la documentazione tecnica è pronta, la dichiarazione di conformità UE è l’ultimo passo: il nostro generatore guida attraverso tutti gli otto campi obbligatori dell’allegato VIII e crea il documento in PDF in italiano e inglese.

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Domande frequenti

Che cosa deve contenere la documentazione tecnica di cui all’allegato VII?

Deve permettere di valutare la conformità degli imballaggi alle prescrizioni applicabili e comprendere un’adeguata analisi e valutazione dei rischi di non conformità. Ne fanno parte — nella misura in cui rilevano per l’imballaggio — una descrizione generale con l’uso previsto, progetti di massima e piani di fabbricazione con i materiali dei componenti, descrizioni esplicative, l’elenco delle norme e specifiche applicate, una descrizione qualitativa delle valutazioni di cui agli articoli 6, 10 e 11 nonché le relazioni sulle prove.

Chi redige la documentazione tecnica?

Il fabbricante (art. 15, par. 2). Può far eseguire la procedura di valutazione, ma non può trasferire a un rappresentante autorizzato l’obbligo di redigere la documentazione — delegabile è solo la conservazione. I fornitori devono consegnargli le informazioni necessarie (art. 16).

Devo tenere aggiornata la documentazione tecnica?

Un obbligo letterale di aggiornamento continuo esiste solo per la dichiarazione di conformità (art. 39, par. 2). In caso di modifiche all’imballaggio, alle norme o alle specifiche che potrebbero comprometterne la conformità, è però dovuta una nuova valutazione ai sensi dell’art. 38 (art. 15, par. 4) — che si riflette nella documentazione.

Per quanto tempo va conservata la documentazione?

Cinque anni dall’immissione sul mercato per gli imballaggi monouso, 10 anni per gli imballaggi riutilizzabili — insieme alla dichiarazione di conformità UE (art. 15, par. 3). Su richiesta motivata delle autorità i documenti vanno presentati entro dieci giorni.

Ogni imballaggio ha bisogno di una documentazione propria?

La valutazione si riferisce al concreto imballaggio o tipo di imballaggio. Secondo l’allegato VII, punto 4, il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità per ciascun tipo di imballaggio e la tiene a disposizione insieme alla documentazione tecnica — in pratica tipi di imballaggio diversi comportano documenti separati.

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